Donare mediante bonifico bancario
Il bonifico bancario è certamente la forma più trasparente e comoda per favorire le attività dell’associazione ed è anche il modo più comodo per per fruire dei vantaggi fiscali che ne conseguono. Per effettuare una donazione all’associazione è possibile effettuare un bonifico intestato all’associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità:
C/C in essere presso Banca Prossima – IBAN: IT02 P030 6909 6061 0000 0017 778
Nella causale è bene indicare la seguente dicitura : erogazione liberale.
Informativa sulle possibilità che l’organizzazione di volontariato Sant’Andrea offre ai propri donatori
Gentile donatore, l’associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit. Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d’imposta.
Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato dal 26/11/2010 al numero RO0119. Sul sito web della Regione Veneto può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione.
L’associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.
- La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi le somme al 26% versate fino a erogazione massima di € 30.000.
- La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.
Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l’intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro.
Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a € 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato o fino a € 30.000.
In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento – effettuato dall’ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario.
Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate a riguardo.
Detrazione della erogazione:
art 15, c 1.1, DPR 917/86
Circ 168E/98
Deduzione della erogazione:
Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni da L 80/05
Circ 39E/05
Art 13, cc 2 – 4, D Lgs 460/97
Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.
Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.