8 Giugno 2017

Donare all’associazione Sant’Andrea

Donare mediante bonifico bancario

Il bonifico bancario è certamente la forma più trasparente e comoda per favorire le attività dell’associazione ed è anche il modo più comodo per per fruire dei vantaggi fiscali che ne conseguono. Per effettuare una donazione all’associazione è possibile effettuare un bonifico intestato all’associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità:

C/C in essere presso Banca Prossima – IBAN: IT02 P030 6909 6061 0000 0017 778

Nella causale è bene indicare la seguente dicitura : erogazione liberale.

Informativa sulle possibilità che l’organizzazione di volontariato Sant’Andrea offre ai propri donatori

Gentile donatore, l’associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit. Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d’imposta.
Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato dal 26/11/2010 al numero RO0119. Sul sito web della Regione Veneto può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione.

L’associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.

  1. La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi le somme al 26% versate fino a erogazione massima di € 30.000.
  2. La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.

Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l’intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro.

Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a € 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato o fino a € 30.000.

In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento – effettuato dall’ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione della erogazione:
art 15, c 1.1, DPR 917/86
Circ 168E/98
Deduzione della erogazione:
Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni da L 80/05
Circ 39E/05
Art 13, cc 2 – 4, D Lgs 460/97

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.